1. Conformemente all’art. 19 cpv. 2 CPP, i termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza. Questo disposto trova il suo corrispettivo, a livello cantonale, all’art. 130 cpv. 2 CPC, come pure, a livello federale, all’art. 33 cpv. 2 OG. La dottrina indica che un termine può essere prorogato dal giudice fintanto che continua a decorrere. La prassi unanime ammette tuttavia come sufficiente che l’istanza di proroga sia posta prima della scadenza del termine stesso (cfr.