4 CPP, “quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza”; la decisione impugnata sarebbe dunque “inficiata da eccessivo formalismo ... assimilato al diniego di giustizia formale come applicazione, nell’ambito procedurale, del principio della proporzionalità”.