C. Contro la decisione di non concedere la proroga del deposito atti, la reclamante si aggrava con reclamo 6 giugno 2003. Il patrocinatore della reclamante rileva di aver ricevuto “l’istruzione di proroga ... dalla mandante il 26.05 in mattinata” e che, a suo dire, la richiesta di proroga sarebbe tempestiva, ritenuto che, con riferimento all’art. 20 cpv. 4 CPP, “quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza”;