{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-74206_2003-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59488&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3003bbba67168cd2fb4188082c8955a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.74206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:18:55", "Checksum": "b78dfff5b2f3af0531548a17c8c9ddc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\nConformemente all’art. 19 cpv. 2 CPP, i termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza. Questo disposto trova il suo corrispettivo, a livello cantonale, all’art. 130 cpv. 2 CPC, come pure, a livello federale, all’art. 33 cpv. 2 OG.\nLa dottrina indica che un termine può essere prorogato dal giudice fintanto che continua a decorrere. La prassi unanime ammette tuttavia come sufficiente che l’istanza di proroga sia posta prima della scadenza del termine stesso (cfr. F. Kellerhals/M. Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, ad art. 116 nota 2 p. 322 e riferimenti dottrinali ivi citati; cfr. anche B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, ad art. 130 cpv. 2 CPC nota 2 p. 372, con riferimento giurisprudenziale, che lascia aperto il quesito a sapere se una domanda di proroga del termine formulata l’ultimo giorno sia intempestiva).\nL’istanza di proroga presentata una volta spirato il termine è, in realtà, una richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 21 CPP e va trattata secondo i parametri di quell’istituto, i quali sono assai più rigorosi rispetto a quelli richiesti dalla legge per ammettere la proroga di un termine (cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit. nota 444 p.371).\nOgni istanza o impugnativa deve comunque essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti e all’autorità adita di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (cfr. sentenza 24 gennaio 1990 in re F.P., CRP 339/89; sentenza 30 agosto 1993 in re V., CRP 76/93; decisione 16 marzo 1994 in re J.B., GIAR 192.94.1; decisione 18 marzo 1994 in re E.B., GIAR 230.94.1; sentenza 28 giugno 1994 in re B.T., GIAR 263.94.2).\nNel caso in esame non è neppure necessario disquisire sulla tempestività o meno dell’istanza presentata dalla reclamante; l’istanza in oggetto, facendo semplicemente riferimento a non meglio precisati “ulteriori approfondimenti”, appare infatti non sufficientemente motivata e quindi irricevibile sia come domanda di proroga, che come istanza di restituzione dei termini.\nDel resto, come rettamente evidenziato dalla magistrata inquirente, la reclamante non fa mistero di mirare alla prescrizione del reato che le viene addebitato (cfr, verbale d’interrogatorio della reclamante 20 marzo 2003 p .3). La mancata concessione della proroga si giustifica dunque anche per il fatto che ogni ritardo della procedura, messo in atto dalla reclamante con richieste non motivate, può arrecare pregiudizio agli interessi delle controparti.\n2.\nIl reclamo viene conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett.a CPP e contrario) e con carico di tassa di giustizia e spese giudiziarie alla reclamante, correlate con la soccombenza (art.39 lett. f TG).\nper i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della reclamante.\n3. La presente decisione è definitiva.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni 13 giugno 2003 della magistrata inquirente),\n- Sost. Procuratrice pubblica __________ con restituzione degli inc.MP __________ e MP __________);\n- avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia del reclamo).\ngiudice __________"}