{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-74206_2003-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59488&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3003bbba67168cd2fb4188082c8955a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.74206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:18:55", "Checksum": "b78dfff5b2f3af0531548a17c8c9ddc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2003 INC.1998.74206\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Giudice dell'istruzione e dell'arresto |\n|||||\n|\n__________ |\n|||||\n|\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 6 giugno 2003 da |\n|||||\n|\n|\n__________ patrocinata dall’avv.__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 30 maggio 2003 della Sost. Procuratrice Pubblica __________, emanata nel procedimento di cui all’inc. MP __________, che ha respinto la richiesta di proroga del deposito atti; |\nviste le osservazioni 13 giugno 2003 della Sost. Procuratrice Pubblica,\nvisto l’inc. MP __________;\nritenuto\nin fatto\nA.\nCon decreto d’accusa 25 settembre 2000, l’allora Procuratore Generale __________ aveva messo in stato d’accusa __________ (qui reclamante) per aver diffamato il dott. __________ presso la sede del Ministero Pubblico di __________, nel corso di un verbale di interrogatorio. La querela era stata presentata dal dott. __________ in data 29/30 maggio 2000.\nL’imputazione era stata in un primo tempo confermata dal Pretore del Distretto di __________ con decisione 13 febbraio 2001, ma poi dichiarata nulla dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello con decisione 18 dicembre 2002, essendo stata lesa una norma essenziale di procedura. Quest’ultima Corte aveva trasmesso gli atti al Ministero Pubblico “per l’emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d’accusa, previo corretta applicazione dell’art. 204 cpv. 4 CPP”.\nIn data 10 febbraio 2003 la Sost. Procuratrice Pubblica __________ ha dunque promosso accusa nei confronti della reclamante per diffamazione, per avere, nel corso del verbale di interrogatorio reso quale querelata il 2 marzo 2000 presso il Ministero Pubblico di __________, riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dal dott. __________ in data 15 aprile 1998, incolpato il medico di condotta disonorevole, descrivendo il suo comportamento come “demaniacale e a sfondo sessuale”, “godeva al mio dolore”, “godeva di questa situazione”, “più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male” e “egli provò un piacere sessuale”.\nB.\nCon decisione 8 maggio 2003, la Sost. Procuratrice pubblica, ritenuto raggiunto lo scopo dell’istruzione, ha ordinato il deposito degli atti fino al 26 maggio 2003.\nCon lettera datata e spedita con invio postale raccomandato il 26 maggio 2003, ma recapitata da La Posta al Ministero pubblico il 27 maggio 2003, la reclamante ha chiesto una proroga del deposito atti fino al 26 giugno 2003, “dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti”.\nCon decisione 30 maggio 2003, la Sost. Procuratrice Pubblica ha respinto la richiesta di proroga siccome tardiva.\nC.\nContro la decisione di non concedere la proroga del deposito atti, la reclamante si aggrava con reclamo 6 giugno 2003. Il patrocinatore della reclamante rileva di aver ricevuto “l’istruzione di proroga ... dalla mandante il 26.05 in mattinata” e che, a suo dire, la richiesta di proroga sarebbe tempestiva, ritenuto che, con riferimento all’art. 20 cpv. 4 CPP, “quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza”; la decisione impugnata sarebbe dunque “inficiata da eccessivo formalismo ... assimilato al diniego di giustizia formale come applicazione, nell’ambito procedurale, del principio della proporzionalità”.\nD.\nLa Sost. Procuratrice Pubblica postula la reiezione del reclamo, ribadendo che, essendo la richiesta di proroga stata “inviata per lettera raccomandata l’ultimo giorno di scadenza del termine impartito dal magistrato”, l’istanza in oggetto non può essere considerata tempestiva.\nLa magistrata inquirente osserva inoltre che la reclamante non ha in alcun modo motivato la propria istanza di proroga, limitandosi ad avanzare la necessità di “effettuare ulteriori approfondimenti”; di conseguenza, “l’istanza andava comunque respinta siccome priva di motivazione, ciò che per altro non sorprende atteso che in occasione del suo interrogatorio del 20.3.2003 ella ha espressamente affermato di mirare alla prescrizione del reato addebitatole”.\nDelle altre allegazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.\nin diritto\n"}