Va d’altro canto rilevato che la reclamante entra in palese contraddizione là dove, dopo aver sostenuto davanti al magistrato inquirente di disporre di ulteriori copie della cassetta in oggetto (cfr. verb. 20.3.2003 p.3), si oppone al sequestro della cassetta che aveva con sé durante quell’interrogatorio, in quanto unico mezzo di prova nella causa civile presso la Pretura. La produzione al Pretore di registrazioni ottenute illecitamente – per altro mai richiamate da quest’ultimo – appare del resto di dubbia fattibilità. Il provvedimento messo in atto dalla Sost.