Non può dunque esservi dubbio sull’esistenza degli indizi di reato, ritenuto che siamo in presenza, per ammissione della reclamante stessa, di registrazione già dichiarata illegale da un precedente procedimento sanzionato da decisione definitiva. Né tantomeno, diversamente da quanto sembra sostenere la reclamante, può essere d’aiuto l’art. 179 octies cpv. 2 CPS, ritenuto che nessun giudice ha mai autorizzato la suddetta registrazione.