Ciò trova conferma del resto nelle ammissioni fatte dalla reclamante nella deposizione del 20 marzo 2003, che danno addirittura atto dell’esistenza di ulteriori copie a disposizione della reclamante. Va del resto ricordato che l’art. 179 ter CPS sanziona non solo la registrazione di una conversazione non pubblica cui partecipi, fatta senza l’assenso degli altri interlocutori, ma anche il fatto di conservare tale registrazione. Non può dunque esservi dubbio sull’esistenza degli indizi di reato, ritenuto che siamo in presenza, per ammissione della reclamante stessa, di registrazione già dichiarata illegale da un precedente procedimento sanzionato da decisione definitiva.