{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-74204_2003-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59491&nX40_KEY=4711332&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08c99417dc2b24684d10fa5797b531b3"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["INC.1998.74204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2003 INC.1998.74204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2003 INC.1998.74204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2003 INC.1998.74204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:03:14", "Checksum": "3c4893e197fcc27340e20cae5e12694c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2003 INC.1998.74204\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nDagli atti traspare in modo chiaro e inequivocabile che la cassetta oggetto del provvedimento impugnato è una copia della registrazione già oggetto di sanzione penale per la reclamante (FRS. 200.-- di multa) e di ordine di confisca/distruzione cresciuto in giudicato. Ciò trova conferma del resto nelle ammissioni fatte dalla reclamante nella deposizione del 20 marzo 2003, che danno addirittura atto dell’esistenza di ulteriori copie a disposizione della reclamante.\nVa del resto ricordato che l’art. 179 ter CPS sanziona non solo la registrazione di una conversazione non pubblica cui partecipi, fatta senza l’assenso degli altri interlocutori, ma anche il fatto di conservare tale registrazione.\nNon può dunque esservi dubbio sull’esistenza degli indizi di reato, ritenuto che siamo in presenza, per ammissione della reclamante stessa, di registrazione già dichiarata illegale da un precedente procedimento sanzionato da decisione definitiva.\nNé tantomeno, diversamente da quanto sembra sostenere la reclamante, può essere d’aiuto l’art. 179 octies cpv. 2 CPS, ritenuto che nessun giudice ha mai autorizzato la suddetta registrazione.\nDa quanto emerge dagli atti, nessun elemento permette di confermare che il possesso da parte della querelata di una (o più) copie della cassetta già confiscata fosse noto prima del 20 marzo 2003 (giorno della menzionata audizione della reclamante) e quindi che il diritto di querela del dr. __________ sia prescritto.\nVa d’altro canto rilevato che la reclamante entra in palese contraddizione là dove, dopo aver sostenuto davanti al magistrato inquirente di disporre di ulteriori copie della cassetta in oggetto (cfr. verb. 20.3.2003 p.3), si oppone al sequestro della cassetta che aveva con sé durante quell’interrogatorio, in quanto unico mezzo di prova nella causa civile presso la Pretura. La produzione al Pretore di registrazioni ottenute illecitamente – per altro mai richiamate da quest’ultimo – appare del resto di dubbia fattibilità.\nIl provvedimento messo in atto dalla Sost. Procuratrice Pubblica merita dunque incondizionata tutela, in quanto adempie ai requisiti di legge, esplicitati dalla giurisprudenza e dalla dottrina sopra menzionata.\n7.\nI reclami sono conseguentemente integralmente respinti, con la presente decisione suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. lett. a CPPT); le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 39 lett. f TG).\nper i quali motivi,\nvisti i citati articoli di legge\ndecide:\n1. I reclami sono respinti.\n2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della reclamante.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni 11 aprile 2003 della magistrata inquirente),\n- Sost. Procuratrice pubblica __________;\n- avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia dei reclami).\ngiudice __________"}