AI 28 e AI 42); il che smentisce platealmente l’istante là dove, attestando di essere in regime di separazione dei beni dal 7 settembre 1977, rivendica la proprietà esclusiva di fondi che più di venti anni dopo erano anche nell’effettivo dominio del marito; - alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con carico di tassa e spese giudiziarie all’istante soccombente (art. 39 lett. f TG). Per questi motivi, visti i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di FRS. 250.-- e le spese di FRS.