MP) era chiaramente irricevibile, in quanto diretta verso un oggetto inesistente (e, accademicamente detto, tardiva nell’ipotesi del preteso deposito cauzionale); la somma di fr. 300’000.- è stata depositata ai fini di confisca, secondo i chiari intendimenti degli interlocutori (negletti dall’attuale patrocinatore), ed implicitamente ricevuta con valenza di sequestro risarcitorio, pur senza i richiami agli art. 59 ss. CP e 161 CPP (come indicato nelle osservazioni del Procuratore pubblico e come ancora possibile, se si vuole perfezione di formalità);