{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50109_2003-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92822&nX40_KEY=4926544&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8647c859182ca0baafcbcfd74f24afbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:28:23", "Checksum": "9088f0f53f8132c82c7910be299bc7fd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nla somma di fr. 300’000.- è stata depositata ai fini di confisca, secondo i chiari intendimenti degli interlocutori (negletti dall’attuale patrocinatore), ed implicitamente ricevuta con valenza di sequestro risarcitorio, pur senza i richiami agli art. 59 ss. CP e 161 CPP (come indicato nelle osservazioni del Procuratore pubblico e come ancora possibile, se si vuole perfezione di formalità);\nil reclamo è allora pure irricevibile, in quanto non discute di sequestro, ma di deposito civile la cui mancata restituzione di certo sfugge alla competenza di questo giudice (senza poi neppure nell’impugnativa avere per illustrato e discusso né i motivi di questo inconsueto deposito né nuove o diverse emergenze che lo vedrebbero non più lecito giustificato o sostenibile);\nin via abbondanziale ed a futura memoria, si ha per legittimo e doveroso il sequestro confiscatorio, per la fondata verisimiglianza di provenienza di quel denaro dalle inquisite operazioni truffaldine, secondo le osservazioni del magistrato inquirente corrispondenti agli accertamenti agli atti (e come anche succintamente illustrato nella decisione 17 agosto 1998, GIAR 501.98.2, di questo giudice, nota alle parti);\nconseguentemente il reclamo va disatteso siccome irricevibile, con la presente decisione di massima impugnabile alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) e con le spese giudiziarie commisurate all’importanza della soccombenza sfiorante la temerarietà (leggasi: offesa alla buona fede processuale) a carico del reclamante, che dovrà inoltre versare alle parti civili ripetibili corrispondenti all’impegno delle loro osservazioni (conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP e secondo i criteri dettati dall’art. 150 CPC, applicabile per analogia: v. sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407;”\n- con atto d’accusa __________ emanato in data __________ dal Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________ è stato deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per ripetute appropriazioni indebite per complessive LIT. 580 milioni e ripetute falsità in documenti; nell’atto d’accusa, alla posizione “sequestri” viene pure elencato l’importo di FRS. 306'295.-, corrispondente alla valuta al 26 giugno 2002 del “versamento iniziale di __________ di data 24.06.1998 di FRS. 300'000.- ai fini di confisca”;\n- con istanza 7 maggio 2003, indirizzata al Presidente della Corte delle Assise correzionali, la signora __________, moglie di __________, sostiene di aver messo a disposizione l’importo di FRS. 300'000.- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 e chiede che quell’importo venga “dissequestrato in quanto riconosciuto di sua esclusiva proprietà”, ma che rimanga “tuttavia in deposito a garanzia della presenza del signor __________ al procedimento” e “di seguito, confermata la presenza del medesimo”, venga liberato in favore di lei stessa. L’importo in questione proverrebbe, a suo dire, dalla vendita di beni immobili appartenenti alla sua famiglia di origine e sarebbe in regime di separazione dei beni dal 7 settembre 1977; avrebbe messo a disposizione l’importo in quanto informata dall’avv. __________ che, per ottenere la scarcerazione del marito, “era necessario il versamento di una cauzione a garanzia del pericolo di fuga ravvisato dal PP”;\n- in data 28 novembre 2003/1 dicembre 2003, il Tribunale penale cantonale ha trasmesso la suddetta istanza a questo giudice, ciò in quanto, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; in ragione di ciò, questo giudice ha del resto già riconosciuto, a più riprese, la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) anche istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003 in re F.K., inc. GIAR 268.1997.2 e decisione 17 ottobre 2003 in re M.P., inc. GIAR 144.2003.2);\n- per quanto qui concerne, va evidenziato che, sull’importo di FRS. 300'000.-- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________, per conto dell’accusato __________, questo ufficio ha già avuto modo di pronunciarsi con la decisione 11 settembre 1998 (v. doc. 7, inc. GIAR 501.98.3), cresciuta in giudicato e i cui considerandi sono stati sopra riprodotti;\n- se è pur vero che, nella suddetta decisione, al versamento in oggetto era stata riconosciuta valenza di sequestro risarcitorio, va ribadito che l’importo in questione era stato messo a disposizione volontariamente dall’accusato al fine di essere destinato “all’eventuale confisca a dipendenza dell’esito della procedura in corso” (v. verb. n. 5 del 24 giugno 1998 p. 5). La signora __________, moglie dell’accusato __________, non è stata oggetto di provvedimento di sequestro, da parte del magistrato inquirente, in relazione all’importo in questione, nè tantomeno è stata considerata sequestrataria; già per questo motivo l’istanza ora in esame va respinta in quanto irricevibile, per carenza di legittimazione attiva dell’istante;"}