{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50109_2003-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92822&nX40_KEY=4926544&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8647c859182ca0baafcbcfd74f24afbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:28:23", "Checksum": "9088f0f53f8132c82c7910be299bc7fd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2003 INC.1998.50109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 dicembre 2003 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nFranco Lardelli |\n|||||\n|\nsedente per statuire sull’istanza presentata il 7 maggio 2003, 28 novembre 2003/1. dicembre 2003 da |\n|||||\n|\n|\n__________(rappr. dall’avv. __________)\n|\n|\n|\nintesa ad ottenere il dissequestro dell’importo di FRS. 300'000.-- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________, allora patrocinatore di __________, nell’ambito del procedimento penale pendente contro quest’ultimo di cui all’inc. MP __________, ora oggetto dell’ACC __________; |\n|\n|\n|\nritenuto di poter prescindere dal chiedere osservazioni al Procuratore pubblico ed alle altre parti interessate;\nvisto per quanto necessario l’inc. ACC __________;\nritenuto e considerato\nin fatto e in diritto:\nche:\n- con decisione 24 agosto 1998, l’allora Procuratore pubblico Marco Bertoli aveva rifiutato l’istanza formulata dall’accusato __________, tendente alla restituzione dell’importo di FRS. 300'000.- versato al Ministero pubblico di Lugano in data 24 giugno 1998 dall’avv. __________, allora patrocinatore dell’accusato, nell’ambito del procedimento penale pendente a carico dell’accusato;\n- questo ufficio, con decisione 11 settembre 1998 (v. doc. 7, inc. GIAR 501.98.3), aveva dichiarato irricevibile il reclamo presentato in data 4 settembre 1998 da __________ contro la suddetta decisione del magistrato inquirente e ciò per i motivi qui di seguito riprodotti:\n“il 24 giugno 1998 __________ ha ottenuto la libertà provvisoria (v. doc. 17 e 18 dell’inc. MP). avendo avuto esito positivo quanto concordato in sede di audizione dell’accusato dinnanzi al Procuratore pubblico, come al seguente testo (verbale n. 5 pag. 5):\n“A questo punto l’avv__________ dichiara che dovrebbe riuscire ancora nel corso della giornata a depositare presso il MP la somma di Frs. 300 mila, così come richiesto dal magistrato e destinati all’eventuale confisca a dipendenza dell’esito della procedura penale in corso.\nIl PP preso atto di questa disponibilità ritiene che non appena sarà depositato l’importo suddetto, contestualmente con la trattenuta del documento di legittimazione e con il mio formale impegno a presentarmi a semplice richiesta per essere eventualmente interrogato ordinerà la mia scarcerazione secondo le esigenze di polizia.”;\nal patrocinatore avv. __________ si è in seguito affiancato in collegio l’avv. __________ (v. lettera 27 luglio 1998, doc. 44 dell’inc. MP), il primo legale comunicando poi di non più rappresentare l’accusato (v. sua lettera 19 agosto 1998, doc. 61 dell’inc. MP);\nnell’esposto 21 agosto 1998 al magistrato inquirente (doc. 62 dell’inc. MP), l’avv. __________ ha tra altro scritto:\n“Il mio cliente mi ha informato inoltre delle circostanze in cui egli è stato rimesso in libertà il 24 giugno 1998.\nCortesemente le chiedo di formalizzare - con decisione soggetta a ricorso - la sua decisione relativa alla cauzione di fr. 300’000.- importo che sinceramente mi pare alquanto sproporzionato.”;\nil 24 agosto 1998 (doc. 63 dell’inc. MP) il Procuratore pubblico ha confermato che l’importo depositato non è stato considerato quale cauzione (anche se nella sostanza ne ha avuto gli effetti), ma aveva ed ha il valore di disponibilità in vista di un’eventuale confisca, ed ha abbondanzialmente respinto l’istanza di restituzione;\nil reclamante si dice sorpreso nell’apprendere che la somma depositata non costituisce cauzione, per cui trattandosi di deposito libero ne chiede la restituzione secondo le norme del diritto delle obbligazioni (segnatamente l’art. 475 CO), subordinatamente eccependone la sproporzione - “volendo pur considerare la somma depositata quale cauzione” - con le stesse conclusioni di integrale liberazione;\nsenza necessità di riferirsi alle osservazioni del Procuratore pubblico e delle parti civili (di cui si dirà - se del caso - più innanzi), va subito detto che è il giusdicente ad essere sorpreso dalle impostazioni in fatto e in diritto dell’accusato, il testo dell’accordo e conseguente decisione messo a verbale il 24 giugno 1998 essendo chiaro ad escludere prestazione cauzionale (anche se ad __________ si farà verbalizzare nel contesto dell’accertamento della provenienza di denaro che era poi servito “per pagare la cauzione”: v. verbale 28 luglio 1998, n. 10, pag.7), e che l’attuale patrocinatore (si presume peraltro doverosamente edotto di ogni circostanza del procedimento dall’avv. __________) disponeva almeno a far tempo dal 13 agosto di tutti i verbali degli interrogatori sino a quel momento assunti (v. sua lettera con quella data al Procuratore pubblico: doc. 56 dell’inc. MP);\npoco importa se d’apparenza l’attuale patrocinatore non ha letto attentamente i verbali (stando anche al gratuito, inveritiero ed offensivo cenno sull’interrogatorio della moglie dell’accusato, la quale “giusta l’art. 125 CPP non avrebbe potuto essere obbligata a deporre”, come sostenuto nel reclamo, quando la signora __________, assistita da proprio patrocinatore, prima di essere interrogata venne puntualmente tra altro “resa edotta sul contenuto degli art. 124, 125 e 126 del Codice di Procedura Penale ticinese, relativi all’eventuale facoltà di rifiutarsi di rispondere, con la precisazione che può avvalersi di tale facoltà in ogni momento dell’interrogatorio”: verbale n. 4 del 24 giugno 1998);\nallora l’istanza 21 agosto 1998 (doc. 62 dell’inc. MP) era chiaramente irricevibile, in quanto diretta verso un oggetto inesistente (e, accademicamente detto, tardiva nell’ipotesi del preteso deposito cauzionale);"}