- si prende atto dell'espresso impegno del Procuratore pubblico, senza fissare termini non precisamente valutabili, ma con stringente appello ad indilatamente procedere nei rimanenti incombenti per giungere in tempi ragionevoli alla conclusione della fase predibattimentale; - il buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro riconoscimento di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP); richiamato l'art. 280 CPP, decide: 1. Il reclamo è accolto come ai considerandi. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione: giudice Claudio Lepori