GIAR 501.98.3), per il sequestro di conti bancari, per il nessun seguito a denunce parallele e per l'impossibilità di procedere civilmente al fine di ottenere pagamento di un credito documentato da riconoscimento di debito agli atti istruttori; - il Procuratore pubblico, senza affrontare le considerazioni di merito, ammette il ritardo nella definizione del procedimento in oggetto, ritardo ascritto al succedersi di magistrati ed al notorio aggravio del Ministero pubblico, pur ritenendo eccessivo sostenere denegata giustizia per quanto concerne l'evasione delle istanze del 21 e del 24 maggio 2002, nel frattempo comunque risolte: