5. Alla luce di tutto quanto sopra espresso si deve concludere che i complementi di prova richiesti sono privi (tutti) della necessaria pertinenza e rilevanza per le successive decisioni del Procuratore pubblico; la maggior parte (a, b e c del reclamo) sono pure prive del richiesto carattere di novità, quando non sono prive d’oggetto (e comunque sono producibili senza difficoltà al dibattimento), e l’ultima (punto d del reclamo) ha carattere di ricerca indiscriminata ed è pertanto lesiva del principio di proporzionalità. Per i quali motivi, richiamati gli artt. 138, 146, 158, 253 CPS, 1 ss, 142, 157 ss., 161, 189, 196, 280, 284 CPP, 8, 9, 29 CF, decide: