Ma quest’ultima è considerazione che concerne la modalità di condurre l’istruttoria da parte del magistrato inquirente, che fruisce di indubbia libertà in merito, e non i diritti del reclamante. Ciò che più conta è il fatto che nulla, a parte le dichiarazioni del reclamante fatte nell’ultimo verbale, permette di ritenere verosimile l’esistenza di tale investimento e soprattutto che lo stesso fosse in essere presso un istituto bancario di Lugano. Date queste premesse, la richiesta non solo è priva d’utilità per le finalità dell’istruttoria, ma risulta pure sproporzionata in quanto ricerca indiscriminata di prove.