Ne consegue che le risposte alle domande che si chiede siano poste ad un perito, e per le quali si chiede preliminarmente la completazione della documentazione della relazione, sono già contenute negli atti. La lettura degli stessi non necessità di competenze particolari né le risultanze di questa lettura pare essere contestata dal magistrato inquirente (cfr. decisione impugnata p.1 Ad B e C).