dovrebbe servire al giudice del merito quale elemento indicativo circa la situazione personale dell’accusato. Come si è detto più sopra i documenti risultano comunque agli atti. E’ inoltre pacifico che potrebbero essere prodotti senza alcun problema al dibattimento, o (se si vuole che il giudice investito della pratica abbia visione tempestiva di documenti – reclamo pag. 2 in fine) in sede di applicazione dell’art. 227 CPP.