Abbondanzialmente, si rileva comunque che deve essere condivisa l’opinione del magistrato inquirente circa la loro irrilevanza ai fini della decisione d’abbandono o rinvio a giudizio. Opinione che peraltro il reclamante di fatto conferma asserendo, da un lato (e per quanto concerne il fax) di non essere tenuto a svelare le proprie considerazioni in merito alle deduzioni che il documento imporrebbe (con ciò manifestando volontà di non volerlo utilizzare ai fini delle incombenze istruttorie ma solo di fronte all’eventuale giudice del merito), dall’altro (e per quanto concerne il documento bancario del 1991) asserendo esplicitamente che lo stesso non è in relazione diretta con l’accaduto ma