cpv.1 CPP). Scopo dell’istruttoria è quello di sottoporre l’accusa ad un preventivo (quindi non definitivo) esame, al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art.189 CPP). Da queste premesse discendono i principi giurisprudenziali menzionati al considerando precedente, nonché la giurisprudenza del TF criticata dal reclamante (ma comunque consolidata).