3. Comunque se è vero che il CPP, entrato in vigore nel 1992, ha riunito nella persona di un unico magistrato il ruolo di inquirente e quello di requirente, abolendo la figura del giudice istruttore ed estendendo (opportunamente) i diritti della difesa, non è altrettanto vero che lo stesso codice confonda i due ruoli. Infatti, nella fase istruttoria il magistrato inquirente deve agire come tale e non come “accusatore” (art. 176 cpv.1 CPP, art. 193 CPP). Certo, non può essere esclusa categoricamente la possibilità che il che il magistrato (non il sistema giudiziario) possa confondere i due ruoli.