Delle motivazioni si dirà in seguito, laddove necessario. Con decisione dell’11 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha respinto tutte le richieste considerandole in parte irrilevanti e di facile produzione al dibattimento, per altra parte non relative ai fatti oggetto d’accusa in quanto concernenti clienti terzi (per rapporto ai denuncianti) o circostanze successive al periodo a cui si riferisce l’accusa. Il magistrato inquirente ritiene, inoltre, temeraria la (rinnovata) richiesta di assumere prove già oggetto di precedenti decisioni.