{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50107_2001-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92820&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d25eaeed7801645abcb2a732a58a94cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:43", "Checksum": "ab52d96a854b3e3c52d9e7c292c79b10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nDocumentazione ottobre 1995/ marzo 1996 conto __________ e relativi quesiti peritali.\nNon è inutile premettere che il conto in questione è riconducibile a un terzo non coinvolto nel procedimento. L’acquisizione della relativa documentazione potrebbe porre qualche problema supplementare in relazione con i suoi diritti.\nComunque, scopo dell’acquisizione sarebbe quello di dimostrare che l’accusato si sarebbe sbagliato/confuso quando nei verbali iniziali ha affermato che gli averi conferitigli dai tre denuncianti hanno subito perdite che li avrebbero praticamente azzerati. La perdita sarebbe in realtà avvenuta sulla relazione __________La prova di tale confusione potrebbe essere portata, a giudizio del reclamante, solo dall’acquisizione della documentazione mancante (ottobre 95/ marzo 96) e dall’erezione di una perizia volta a determinare se:\n- il patrimonio messo a disposizione ammontava inizialmente a $ 500'000.-,\n- tra il novembre 1995 e l’agosto 1996 la gestione ha prodotto buona redditività,\n- successivamente vi sono state delle perdite,\n- al termine (chiusura?) della relazione il capitale residuo ammontava a $ 120'000.-.\nContrariamente all’opinione del ricorrente l’accertamento richiesto non è, da solo e automaticamente, atto a dimostrare la confusione e la conseguente inattendibilità dei primi verbali (già per il solo fatto che le varie versioni fornite non concernono unicamente la perdita ma pure, ad esempio: le modalità d’utilizzo dei capitali dei denuncianti e le fonti di approvvigionamento per la restituzione). Pertinenza e rilevanza per gli incombenti del Procuratore pubblico sono, di conseguenza, perlomeno dubbie.\nNon si vuole comunque negare categoricamente che l’accertamento, in quanto tale, qualche utilità per le tesi della difesa (e per quanto di competenza del giudice del merito) la possa avere e l’acquisizione in sede dibattimentale della documentazione richiesta, pur non essendo impossibile (e quindi senza pregiudizio irreparabile - TF 5 settembre 2000 nello stesso procedimento), sarebbe certamente più difficoltosa.\nIl problema è che gli accertamenti richiesti mancano del requisito di novità.\nInfatti, agli atti (prodotta dal reclamante in allegato al suo memoriale del 12 dicembre 1999) vi è una dichiarazione di data 18 settembre 1996, firmata dal presidente della __________, che afferma che la relazione __________ ha realizzato, nel periodo novembre 95/ agosto 96, una redditività del 28% del capitale investito, che era pari a $ 500'000.-.\nIn base alla documentazione già agli atti, e relativa alla relazione in questione, l’andamento della stessa, in particolare il capitale presente alla chiusura ed oggetto di restituzione al titolare (redemption), è desumibile senza particolari problemi (cfr. documentazione prodotta dal teste __________ in sede di verbale 24 giugno 1998, in particolare “statment 11 settembre 1997”).\nNe consegue che le risposte alle domande che si chiede siano poste ad un perito, e per le quali si chiede preliminarmente la completazione della documentazione della relazione, sono già contenute negli atti. La lettura degli stessi non necessità di competenze particolari né le risultanze di questa lettura pare essere contestata dal magistrato inquirente (cfr. decisione impugnata p.1 Ad B e C).\n"}