{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50107_2001-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92820&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d25eaeed7801645abcb2a732a58a94cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:43", "Checksum": "ab52d96a854b3e3c52d9e7c292c79b10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nL'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).\nLa norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove proposte dalle parti a tre concorrenti ordini\ndi considerazioni e presupposti:\ni complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro\noggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita;\ntali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e\ndella pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la\ndefinitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso\n- del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile\nproduzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189\nCPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra\naltro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24\ngennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P.,\nGIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).\n3.\nComunque se è vero che il CPP, entrato in vigore nel 1992, ha riunito nella persona di un unico magistrato il ruolo di inquirente e quello di requirente, abolendo la figura del giudice istruttore ed estendendo (opportunamente) i diritti della difesa, non è altrettanto vero che lo stesso codice confonda i due ruoli. Infatti, nella fase istruttoria il magistrato inquirente deve agire come tale e non come “accusatore” (art. 176 cpv.1 CPP, art. 193 CPP). Certo, non può essere esclusa categoricamente la possibilità che il che il magistrato (non il sistema giudiziario) possa confondere i due ruoli. Quando ciò avviene, è compito delle autorità di ricorso, rispettivamente dell’autorità giudicante, salvaguardare i diritti delle parti.\nInoltre, il CPP afferma e ribadisce la centralità del dibattimento per l’assunzione e la valorizzazione della prova (art. 259 CPP, art. 247. cpv.1 CPP).\nScopo dell’istruttoria è quello di sottoporre l’accusa ad un preventivo (quindi non definitivo) esame, al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art.189 CPP).\nDa queste premesse discendono i principi giurisprudenziali menzionati al considerando precedente, nonché la giurisprudenza del TF criticata dal reclamante (ma comunque consolidata).\n4.\nAl di la delle questioni di\ncarattere generale e/o di principio, occorre quindi verificare se le prove\nproposte e qui in discussione siano di massima correlate con l'oggetto del\nprocedimento e se, a questo stadio, appaiono di rilievo o di pertinenza\nrispetto alle imputazioni, siano sufficientemente motivate, abbiano carattere\ndi novità e servano a determinare il giudizio nelle competenze del\nProcuratore pubblico, per cui non prevalga il principio della loro eventuale (e possibile) assunzione al dibattimento.\nFermo restando che non è compito di questo giudice determinare quale versione dei fatti, tra le varie fornite dall’accusato in fase istruttoria, debba essere ritenuta credibile. La questione è di competenza di altre sedi di giudizio.\nI singoli controversi mezzi di prova vengono quindi esaminati e decisi come segue, secondo l'ordine del reclamo.\n4.1.\nProduzione telefax 17 maggio 1998 e documento bancario disponibilità __________ in __________ nel 1991.\nInvero mal si comprende l’oggetto del contendere su questo punto.\nInfatti, i due documenti in questione sono stati prodotti dalla difesa, con gli scritti del 6 e 9 ottobre 2000, e risultano agli atti (quindi non sono stati né estromessi né restituiti).\nTrattasi di documenti in possesso della difesa che potevano essere prodotti in qualsiasi momento senza problemi.\nIl reclamo appare privo d’oggetto (forse frutto di un malinteso).\nAbbondanzialmente, si rileva comunque che deve essere condivisa l’opinione del magistrato inquirente circa la loro irrilevanza ai fini della decisione d’abbandono o rinvio a giudizio. Opinione che peraltro il reclamante di fatto conferma asserendo, da un lato (e per quanto concerne il fax) di non essere tenuto a svelare le proprie considerazioni in merito alle deduzioni che il documento imporrebbe (con ciò manifestando volontà di non volerlo utilizzare ai fini delle incombenze istruttorie ma solo di fronte all’eventuale giudice del merito), dall’altro (e per quanto concerne il documento bancario del 1991) asserendo esplicitamente che lo stesso non è in relazione diretta con l’accaduto ma dovrebbe servire al giudice del merito quale elemento indicativo circa la situazione personale dell’accusato.\nCome si è detto più sopra i documenti risultano comunque agli atti.\nE’ inoltre pacifico che potrebbero essere prodotti senza alcun problema al dibattimento, o (se si vuole che il giudice investito della pratica abbia visione tempestiva di documenti – reclamo pag. 2 in fine) in sede di applicazione dell’art. 227 CPP.\n"}