{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50107_2001-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92820&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d25eaeed7801645abcb2a732a58a94cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:43", "Checksum": "ab52d96a854b3e3c52d9e7c292c79b10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2001 INC.1998.50107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nB.\nL’accusato ha già presentato, a più riprese e in corso d’istruttoria, formali richieste di assunzione di prove. Le stesse sono state in gran parte respinte dal magistrato inquirente. I reclami presentati dall’accusato sono stati respinti dal GIAR (sentenze 6 settembre 1999 e 6 giugno 2000) con conferma, in un caso, da parte del Tribunale federale (5 settembre 2000).\nNell’ambito di queste procedure, che preludevano al formale deposito degli atti e conseguente chiusura della fase istruttoria, Il Procuratore pubblico precisava le accuse oggetto di inchiesta.\nInfatti, nella decisione 13 aprile 2000, premetteva che:\n__________ è sostanzialmente accusato di aver ottenuto da tre ben determinate persone complessivamente 310 milioni di lire e circa 270 milioni di lire (equivalenti al cambio dell'epoca a 380'000 US$) a preteso scopo di investimento senza poi né investirli nelle operazioni finanziarie, né restituirli (se non in modestissima parte). A corollario vi sono ripetuti reati documentali.\"\nC.\nA seguito del formale deposito degli atti (notificato il 21 settembre) l’accusato ha inoltrato (in data 6 ottobre 2000) al magistrato inquirente richiesta di allegare agli atti un telefax del 17 maggio 1998, di acquisire la documentazione del conto __________ c/o __________ per il periodo 1995/1996 (per completare quella già agli atti che va dal 1996 all’estinzione), di far esaminare tale documentazione da un perito (con proposta di quesiti), nonché di procedere a perquisizione presso tutti gli istituti di credito di __________ al fine di determinare se uno dei denuncianti sia stato titolare di un investimento in obbligazioni “__________” (retroattivamente al 1991).\nDa ultimo l’accusato ha rinnovato la richiesta di assumere alcune delle prove già oggetto di decisioni precedenti. Quest’ultima richiesta verrà poi abbandonata in sede di reclamo.\nCon ulteriore scritto del 9 ottobre 2000, l’accusato produce un documento e chiede che lo stesso sia annesso agli atti.\nDelle motivazioni si dirà in seguito, laddove necessario.\nCon decisione dell’11 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha respinto tutte le richieste considerandole in parte irrilevanti e di facile produzione al dibattimento, per altra parte non relative ai fatti oggetto d’accusa in quanto concernenti clienti terzi (per rapporto ai denuncianti) o circostanze successive al periodo a cui si riferisce l’accusa. Il magistrato inquirente ritiene, inoltre, temeraria la (rinnovata) richiesta di assumere prove già oggetto di precedenti decisioni.\nD.\nCon il reclamo in esame __________, dopo una premessa in cui si diffonde sull’ambiguità del sistema giudiziario cantonale che confonderebbe i ruoli di inquirente e requirente e considera una “stortura” il fatto che la centralità del procedimento penale non si situi nell’istruttoria bensì nel dibattimento (ciò che non permetterebbe una valutazione “reale e distaccata su tutto il materiale disponibile”), chiede l’annullamento parziale della decisione del Procuratore pubblico nella misura in cui rifiuta:\n- l’acquisizione agli atti di un telefax del 18 maggio 1998 inviato dal patrocinatore dei denuncianti al legale dell’accusato nonché un documento bancario attestante l’entità dei suoi averi in banca nel 1991;\n- la completazione della documentazione della relazione __________ mediante acquisizione di quella relativa al periodo 1995/1996 e la posa di alcuni quesiti peritali in merito a tale documentazione;\n- la perquisizione degli istituti bancari di Lugano al fine di determinare se, e sino a quando, il denunciante __________ è stato titolare di un investimento in obbligazioni __________.\nProcuratore pubblico e parti civili, nelle rispettive osservazioni, si limitano, sostanzialmente, l’uno a ribadire le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, gli altri ad affermare che i complementi non soddisfano i requisiti dell’art. 196 cpv.1 CPP.\nDelle relative (e contrapposte) motivazioni ed argomentazioni del reclamante, del Procuratore pubblico e delle parti civili, si dirà nel seguito dei considerandi, in quanto necessario, per evitare inutili ripetizioni.\nConsiderato\nin diritto\n1.\nIl reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dall'accusato, ovviamente legittimato (art. 280 ss. CPP), è ricevibile in ordine.\n"}