Il reclamante sembra fondare la sua richiesta sull'assioma della colpevolezza per un nuovo reato dimostrata da precedenti analoghi, quasi una nuova sorta di recidiva: non quella aggravante le conseguenze di giudizio nell'erogazione della pena per fattispecie accertate, ma bensì quale prova preliminare di reiterazione nel reato così accertato solo perché in precedenza altrimenti commesso (come se, per altro verso, l'autore confesso di un determinato numero di furti debba di per sé essere riconosciuto colpevole anche di altri non ammessi, ma consumati con le stesse modalità).