sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12)." In casu è stato proprio il magistrato inquirente a sollecitare la produzione di mezzi di prova ed ha quindi anche doverosamente dato riscontro alla corrispondente istanza dell'accusato, sia pure con decisione negativa qui dedotta. Il reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dall'accusato ovviamente legittimato (art. 280 ss. CPP), è allora ricevibile in ordine.