1. Come già ricordato nella decisione 6 settembre 1999 (inc. GIAR 501.98.5), durante tutto il corso dell'istruzione formale ha facoltà di proporre l'assunzione di prove, a norma degli art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che appunto: "Di massima il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp.