{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50106_2000-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92819&nX40_KEY=4933332&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee7db895dbda58b641c2f95ec23108c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:36", "Checksum": "0325a54b3d7b41297ac44b212448fe61", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nAnche nella circostanza di prove in discussione prima del formale deposito degli atti, si applica per analogia quanto deducibile dall'art. 196 CPP che consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).\nLa norma non fa che riprendere -\ne nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv.\n3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la\nrevisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della\nCommissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui\nmantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei\nricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità\ndelle prove proposte dalle parti a tre concorrenti ordini di considerazioni e\npresupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene\nal loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie\ninquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della\nrilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore\npubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi -\nse ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di\ndifficile\nproduzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189\nCPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra\naltro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24\ngennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P.,\nGIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).\n"}