{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-50106_2000-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92819&nX40_KEY=4933332&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee7db895dbda58b641c2f95ec23108c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.50106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:36", "Checksum": "0325a54b3d7b41297ac44b212448fe61", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2000 INC.1998.50106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nB.\nCon lettera del 21 marzo 2000 (doc. 143, il Procuratore pubblico ha ammesso le parti all'esame degli atti istruttori, invitando a \"preannunciare eventuali esigenze di prove ulteriori\", in vista di prossimo formale deposito.\n__________ ha dato seguito alla menzionata facoltà, con allegato del 12 aprile 2000 postulando l'assunzione di numerose prove testimoniali, peritali e documentali.\nCon stringata decisione 13 aprile 2000, dopo aver premesso che:\n\"__________ è sostanzialmente accusato di aver ottenuto da ben tre determinate persone complessivamente 310 milioni di lire e circa 270 milioni di lire (equivalenti al cambio dell'epoca a 380'000 US$) a preteso scopo di investimento senza poi né investirli nelle operazioni finanziarie, né restituirli (se non in modestissima parte). A corollario vi sono ripetuti reati documentali.\"\nIl magistrato inquirente ha respinto quasi integralmente le domande dell'accusato, ammettendo quindi solo l'acquisizione della prodotta fattura della __________ ed il richiamo dei verbali rilasciati da __________ e da __________ nel parallelo procedimento conseguente a loro denuncia contro le qui parti civili.\nHa fatto seguito il reclamo in oggetto, che in entrata - ricordata anche la pendenza di identico procedimento presso la Procura della Repubblica di __________ - ribadisce assenza di colpevolezza, donde l'intenzione di dimostrare estraneità già in sede di istruzione formale, il pubblico dibattimento costituendo danno grave e irreparabile. Allora __________ - di contro ad ingiustificata limitazione dei mezzi di difesa opposta dal magistrato inquirente - ripropone tutte le prove reiette, con la richiesta di accertare la presenza agli atti di quanto prodotto con la menzionata istanza 12 aprile 2000 e di far seguire all'incarto istruttorio il qui prodotto avviso di conclusioni delle indagini preliminari a carico dello stesso __________ presso la Procura della Repubblica di __________\nTanto il magistrato inquirente, quanto le parti civili con le rispettive osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo: le parti civili si limitano a richiamare i presupposti giurisprudenziali, che non sono soddisfatti dagli avanzati complementi, per i quali nulla si aggiunge a quanto accertato dall'istruttoria. Ora delle contrapposte argomentazioni del Procuratore pubblico e del reclamante si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.\ne considerando\nin diritto:\n1.\nCome già ricordato nella decisione 6 settembre 1999 (inc. GIAR 501.98.5), durante tutto il corso dell'istruzione formale ha facoltà di proporre l'assunzione di prove, a norma degli art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che appunto:\n\"Di massima il Procuratore pubblico è tenuto a\npronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto\ndi quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la\nrevisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo\n1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio\ndel commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e\nall’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in\nre F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata\ndecisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie\nstabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più\ntrovare udienza in sede di deposito degli atti a norma del citato art. 196 cpv.\n1 CPP complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per\nquanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio\n1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione\n3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove\nemergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).\"\nIn casu è stato proprio il magistrato inquirente a sollecitare la produzione di mezzi di prova ed ha quindi anche doverosamente dato riscontro alla corrispondente istanza dell'accusato, sia pure con decisione negativa qui dedotta.\nIl reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dall'accusato ovviamente legittimato (art. 280 ss. CPP), è allora ricevibile in ordine.\n"}