2 CPP, “si deve concludere che ogni prevenuto ha il diritto di essere trattenuto in carcere preventivo nel Ticino, sia per i contatti con eventuali familiari qui residenti o con il suo ambiente, sia soprattutto per le correnti necessità del procedimento e per poter agevolmente conferire con i propri difensori. Eccezioni possono essere ammesse [...] per non pregiudicare la ricerca della verità, nei confronti di pericolo di collusione specie con altri coprevenuti” (sentenza CRP 1 settembre 1988, cit., consid. 2 p. 4‑5).