{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100209_2000-07-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57004&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f29df32631742d52d47ec81f7458c49f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.100209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.07.2000 INC.1998.100209"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.07.2000 INC.1998.100209"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.07.2000 INC.1998.100209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:51", "Checksum": "a79534f83a202f06a47b45a95100e74b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.07.2000 INC.1998.100209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nIn diritto è nota la costante prassi di questo ufficio, si rammentano qui le decisioni Giar 183.99.2 in re S del 7 maggio 1999; 368.99.5 in re B del 23 agosto 1999; 582.98.7 in re BE del 22 marzo 1999; 991.98.5 in re R del 6 maggio 1999 dalla quale si deducono i seguenti passi:\n\"Come evocato in recente decisione di questo Ufficio (GIAR 582.98.7 del 22 marzo 1999, pag. 8) il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell'accusato. L'art. 104 CPP (Esecuzione dell'arresto) precisa unicamente che l'arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l'art. 4 della Legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti “sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale”. Le carceri pretorili ‑ che sono delle sezioni dell'istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1]) ‑ “accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell'inchiesta e del procedimento di istruzione” (art. 43 cpv. 1 REPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1.1]; così, verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L'art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l'art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell'esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4 p. 5). Solo per l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura, il Dipartimento delle istituzioni può far capo a stabilimenti di altri Cantoni (art. 9 LEPMS; sentenza CRP 1 settembre 1988, loc. cit.; sentenza CRP 26 febbraio 1992 in re D.G., inc. CRP 26/92, consid. 2 p. 4). Sulla base di questo espresso dettame di legge, soprattutto se letto in relazione con il già menzionato principio di proporzionalità nell'esecuzione del\ncarcere preventivo scaturente dall'art. 176 cpv. 2 CPP, “si deve concludere che ogni prevenuto ha il diritto di essere trattenuto in carcere preventivo nel Ticino, sia per i contatti con eventuali familiari qui residenti o con il suo ambiente, sia soprattutto per le correnti necessità del procedimento e per poter agevolmente conferire con i propri difensori. Eccezioni possono essere ammesse [...] per non pregiudicare la ricerca della verità, nei confronti di pericolo di collusione specie con altri coprevenuti” (sentenza CRP 1 settembre 1988, cit., consid. 2 p. 4‑5). Tra le eccezioni compatibili con i precetti legali citati vanno ritenute le ipotesi in cui, nel rispetto del principio della proporzionalità, non sia possibile far sopportare la detenzione preventiva dell'accusato nelle strutture che il Cantone ha a disposizione per particolari patologie dell'accusato.\"\nQuesto per quanto riguarda la detenzione in Ticino di un accusato in attesa di giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie ticinesi. Il detenuto in preventiva per ordine della magistratura del nostro Cantone ha quindi, fatte salve eccezioni qui sopra abbozzate in maniera non esaustiva, il diritto di essere trattenuto in un carcere ticinese. Non necessariamente però presso il PCT poiché le carceri pretoriali costituiscono sezioni (o meglio sottosezioni) del carcere giudiziario cantonale presso il PCT (in questo senso Giar 977.93.3 in re W. del 24 febbraio 1994 e 1002.98.3 in re AJW dell'8 gennaio 1999 nota alla difesa) dove possono essere trattenuti in detenzione preventiva gli accusati in attesa di giudizio ritenuto il rispetto del principio di proporzionalità e con la sola limitazione temporale derivante dalle esigenze istruttorie e dal rischio di collusione.\n"}