8. Nonostante quanto precede va ammesso, ancora una volta (come già in precedenza) il sussistere di un concreto rischio di fuga. Come evocato nella precedente decisione in materia di proroga della detenzione preventiva, affinché sia ammesso un rischio di fuga occorre considerare il carattere dell'accusato, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94).