{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100107_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56964&nX40_KEY=4711469&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0123bd9237a2d7ac59bdad669d724b41"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1998.100107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:26:28", "Checksum": "27bfd2807bdc20ad7b1cbbacf7961d9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n9.\nResta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso (ossia riferito alla carcerazione già subita ed alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti) sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna.\nCome evocato nel precedente intervento di questo giudice nella medesima materia giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP). La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\nIn casu si tratta della terza richiesta di proroga e l'esame deve essere maggiormente rigoroso. Nella fattispecie, come evidenziato sopra, vi sono elementi indizianti, a carico dell'accusato, reati di certa rilevanza (da un lato un importante riciclaggio, la fabbricazione di documenti fasulli, il possesso di certificati fasulli ed ancora l'ipotesi di infrazione aggravata alla LF sugli Stupefacenti), fondati su un complesso fattuale vasto ed articolato che l'atteggiamento processuale adottato dall'accusato non ha aiutato a dipanare.\nL'istruttoria impone acquisizioni probatorie apparentemente limitate alla luce del contenuto delle istanze di complemento formulate. La PP chiede ulteriori 3 mesi di tempo che dovrebbero permettere l'evasione delle richieste di complemento e la successiva chiusura dell'istruttoria. Il termine proposto appare ancora contenuto ed appare soprattutto adeguato all'espletamento di quanto ancora necessario per giungere all'emanazione dell'atto d'accusa nei confronti degli accusati.\nVisto quanto precede va quindi ammesso rispetto del principio di celerità, da un lato, ed ossequio del principio di proporzionalità dall'altro ritenuto l'obbligo per la PP di procedere indilatamente nei suoi incombenti e l'obbligo di chiudere l'istruttoria non appena possibile. Va ritenuta infatti possibile condanna di __________ a pena detentiva che superi, in caso di giudizio di colpevolezza da parte della Corte del merito, la detenzione preventiva sin qui subita ed ancora quella ancora prevedibile per giungere alla celebrazione del processo.\n10.\nVisto quanto precede l’istanza di proroga del carcere preventivo va integralmente accolta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli artt. menzionati e gli artt. 103, 280 e 284 CPP,\ndecide.\n1. L'istanza di proroga del carcere preventivo 12 maggio 2000 è accolta.\n1.1 Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di ulteriori 3 (tre) mesi sino e compreso il prossimo 4 settembre 2000.\n2. Non si prelevano tassa e spese.\n3. Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione a:\n- PP avv. __________ (con l'incarto di ritorno);\n- avv. __________, per sé e per l'accusato.\ngiudice __________"}