{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-100107_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56964&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0123bd9237a2d7ac59bdad669d724b41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.100107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:12", "Checksum": "6f7097af9c05e055fcac7eef66692f35", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1998.100107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.\nVa premesso all'esame delle ragioni istruttorie che imporrebbero proroga della detenzione preventiva, che l'inchiesta in discussione appare estremamente estesa, complessa ed articolata come ritenuto nei precedenti interventi di questo giudice. I fatti, che hanno come base il territorio elvetico, si sono svolti in molte parti del mondo. I danari accreditati in banche ticinesi e svizzere sono finiti su relazioni bancarie in tutte le parti del mondo ciò che ha imposto alla PP di reperire, presso numerosi istituti bancari, i giustificativi e di procedere a numerose audizioni per comprendere il perché di determinate movimentazioni. A fronte dell'ampiezza dell'istruttoria già si è detto che gli inquirenti si sono mossi il più celermente possibile, compatibilmente con l'evasione delle commissioni rogatorie e con le risposte (meglio sarebbe dire le \"non risposte\") degli accusati, e la PP si è già recata a due riprese negli USA ed una volta a Montecarlo per procedere direttamente.\nA ragione la PP ravvede ancora oggi la necessità di valutare compiutamente le domande di complemento istruttorio nonché la necessità di procedere (se accolte le richieste difensive) alla raccolta degli elementi probatori offerti senza possibile intervento degli accusati, ossia senza che sia possibile a __________ e __________ poter precostituire elementi a suffragio di una loro versione.\nSi tratta di elementi probatori, a questo stadio della procedura, relativamente contenuti ancorché sufficienti ad impedire una liberazione dell'accusato.\n8.\nVa poi ritenuto, come già in precedenza, il sussistere di un concreto rischio di fuga. Affinché sia ammesso un rischio di fuga occorre considerare il carattere dell'accusato, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). Il Tribunale Federale ha pure considerato (DTF 9 luglio 1996 I Corte di diritto Pubblico in re GM), quale elemento di valutazione del rischio di fuga, la morale, la situazione finanziaria e le risorse economiche dell’arrestato. La gravità della pena che sarà presumibilmente inflitta non basta, ad essa sola, a giustificare e concretizzare un rischio di fuga (v. DTF 117 Ia 69 e segg.)\nCome rammentato nella decisione 19 novembre 1999:\n\"Nel caso in esame l'accusato è cittadino straniero rispetto alla Svizzera dove è venuto unicamente per compiere quegli atti che il magistrato d'accusa sussume all'ipotesi di riciclaggio. Il suo domicilio è all'estero ed egli non risulta avere rapporti e legami con il nostro territorio. L'unico contatto con la Svizzera appare la presenza a Zurigo per periodi più o meno prolungati in contatto con __________ e finalizzati alle operazioni discusse. Ovviamente tale contatto - più che legame - non appare sufficiente a trattenere __________ dal sottrarsi al procedimento penale in corso ed all'espiazione della possibile pena in caso di giudizio di condanna. I legami famigliari sono all'estero, domicilio e cittadinanza sono pure esteri, l'accusato ha dimostrato possibilità pratica ed economica per numerosi viaggi all'estero ed ha in altri paesi importanti contatti e connessioni. Non solo. In possesso di __________ sono stati rinvenuti documenti di legittimazione suoi e di __________ fasulli. Ciò che accresce e concretizza un rischio di fuga. La facilità di possesso di numerosi documenti falsi rende verosimile tale ipotesi\".\nQueste considerazioni sono ancora oggi valide e la situazione non appare mutata se non per l'aggravarsi degli indizi a carico e per l'approssimarsi del momento del giudizio di merito, ciò che accresce il rischio di una fuga. Il presupposto legale appare dato.\n"}