6. L’istanza è allora respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per l’istante; - Procuratore pubblico avv. __________. giudice __________