Gli accusati sono stati sostanzialmente collaborativi ed appare più che probabile una chiusura dell'istruttoria - se non saranno presentate domande di complemento - verso la metà di febbraio 2000. Non possono quindi essere ritenuti sufficienti motivi istruttori, l'istanza va comunque respinta stante un concreto rischio di recidiva. 4.3 Rischio di recidiva Per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società.