5. Il reclamo è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge menzionati, decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi. 1.1. Di conseguenza si procederà all’audizione dei signori __________, __________, __________ e __________, come indicato al considerando 4. 1.2. Gli altri complementi di prova sono respinti.