Da tutto quanto sopra, si può, e si deve, concludere che i diritti della difesa (di partecipare all'amministrazione delle prove, segnatamente di partecipare all'interrogatorio di testi, cioè di fruire del contraddittorio) non sono stati rispettati, ovvero ne è stato impedito l'esercizio, senza giustificati motivi benché la difesa, con lettera 28 novembre 1997, AI 72, avesse espressamente chiesto di potere esercitare il diritto al contraddittorio ed il magistrato inquirente, con lettera 2 dicembre 1997, avesse comunicato al difensore dei due accusati qui reclamanti che dopo il 23 dicembre la difesa avrebbe potuto esercitare tutti i diritti del CPP, senza che ciò sia effettivamente avvenuto