Per quanto concerne i testi, in particolare, non risulta che le relative citazioni siano state rese note anche al reclamante o al suo difensore. Tra l’altro la mancata partecipazione della difesa alle audizioni, quantomeno a quelle dei testi di cui la difesa chiede l’audizione con il complemento d’inchiesta, è avvenuta dopo la promozione dell'accusa del 1° ottobre 1997. Il CPP, con riferimento alla fase predibattimentale, distingue tra informazioni preliminari ed istruttoria formale (arrt. 178 ss. e 188 ss. CPP) e "limita" l'esercizio di taluni diritti, come quelli indicati al paragrafo precedente, all'accusato, cioè a chi é parte all'istruttoria formale (art. 47 cpv.