Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati. Così, la perizia richiesta al fine di determinare se il magistrato inquirente possa legittimamente affermare, sulla scorta di incontestata documentazione bancaria e contabile a sua disposizione, che l’accusato ha occultato un determinato importo è inammissibile, poiché verte non su fatti, bensì sulla loro interpretazione. Verte invece su fatti, ed è allora ammissibile, una perizia che abbia a determinare se l’importo rinvenuto su un preciso conto bancario rappresenti un attivo dell’accusato (Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, 4.1., p. 56 e 57).