3. Per quanto riguarda la richiesta di allestimento di una perizia giova ricordare che lo scopo di tale atto istruttorio è quello di elaborare fatti e circostanze nell’ottica degli incombenti che spettano al magistrato penale che l’ha commissionata. Il perito, tuttavia, è semplice ausiliario del giudice: unico suo compito è quello di ampliare le conoscenze del magistrato integrandole con le proprie, maturate in un campo specifico, accertando un determinato fatto oppure traendo da fatti dati, con metodo scientifico, le conclusioni che si impongono. Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati.