1. I reclamanti, formalmente accusati, sono parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatari del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la loro legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP. La decisione impugnata è stata intimata ai reclamanti il 28 luglio 2004 e ritirata il 29 luglio, per cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva l’8 agosto 2004. Venendo però a cadere di domenica, tale termine è stato riportato al 9 (art. 20 cpv. 3 CPP). Il reclamo, formulato dagli accusati il 30 luglio 2004, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.