C. Con decisione 28 luglio 2004 (AI 198) il magistrato inquirente ha respinto integralmente l’istanza testè menzionata. In primo luogo, per quanto riguarda la perizia, osserva che non è atta ad apportare nuovi e rilevanti elementi di conoscenza e che gli elementi d’informazione per i quali è chiesta la perizia non richiedono cognizioni specialistiche proprie di un perito.