B. In data 6 luglio 2004 i qui reclamanti hanno inoltrato una nuova istanza di complemento istruttorio (AI 196) sostenendo che si tratterebbe della “logica conseguenza dell’audizione del 25 giugno 2004 e delle risultanze che ne derivano” e che già il GIAR, con decisione 7 maggio 2004 “aveva riconosciuto la rilevanza degli accertamenti relativi alla ricevibilità delle domande di indennità nonché alla procedura di controllo, alla prassi usuale e corretta e alle omissioni avvenute in sede di esame (pag. 6 cons. 3) ordinando pertanto l’audizione dei signori __________ e __________, in merito alle verifiche effettuate nell’ambito del loro rapporto”.