Il lavoro degli __________ della __________ rappresenterebbe “materialmente, (anche se non formalmente) una vera e propria perizia” con “esplicite valutazioni circa la conformità dei controlli rispetto alle disposizioni e alla prassi” e sarebbe “quindi contradditorio (e ai limiti della buona fede) dapprima ordinare l’esecuzione di un rapporto di natura sostanzialmente peritale e, in seguito, rifiutarne la completazione con l’espediente che il rapporto non rispettava le norme processuali”. I ricorrenti hanno dunque chiesto che in accoglimento del reclamo la decisione 15 marzo 2004 del Procuratore pubblico fosse annullata con conseguente accoglimento delle “istanze di complemento 25 settembre