{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63705_2005-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61694&nX40_KEY=4921999&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94b6d4c622e76cbe2976bbdb0fa15c79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.63705"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prove"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:49:44", "Checksum": "ca6442e4b0012299328412ec498019db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705\nRegesto:\nProve\n\n4.\nDiverso il discorso per quanto riguarda l’audizione dei testimoni richiesti.\na)\nL'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).\nQuesti diritti possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).\nIl diritto di partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un \"processo equo\", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34).\nb)\nNel caso in esame risulta che tutti i testi, sono stati sentiti dal magistrato inquirente (quindi non dalla polizia - art. 61 cpv. 3 CPP) senza la presenza degli accusati e/o del loro patrocinatore.\nNon risulta, né è sostenuto dal magistrato inquirente nella decisione impugnata o nelle osservazioni, che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi è alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato alla partecipazione (DTF105 Ia 396). Per quanto concerne i testi, in particolare, non risulta che le relative citazioni siano state rese note anche al reclamante o al suo difensore.\nTra l’altro la mancata partecipazione della difesa alle audizioni, quantomeno a quelle dei testi di cui la difesa chiede l’audizione con il complemento d’inchiesta, è avvenuta dopo la promozione dell'accusa del 1° ottobre 1997. Il CPP, con riferimento alla fase predibattimentale, distingue tra informazioni preliminari ed istruttoria formale (arrt. 178 ss. e 188 ss. CPP) e \"limita\" l'esercizio di taluni diritti, come quelli indicati al paragrafo precedente, all'accusato, cioè a chi é parte all'istruttoria formale (art. 47 cpv. 1 e ss.). Nella fase delle informazioni preliminari, non essendovi \"accusato\" non vi è, di principio, soggetto titolare di tali garanzie (sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di legge, si veda sentenza 23 ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n. 92).\nDa tutto quanto sopra, si può, e si deve, concludere che i diritti della difesa (di partecipare all'amministrazione delle prove, segnatamente di partecipare all'interrogatorio di testi, cioè di fruire del contraddittorio) non sono stati rispettati, ovvero ne è stato impedito l'esercizio, senza giustificati motivi benché la difesa, con lettera 28 novembre 1997, AI 72, avesse espressamente chiesto di potere esercitare il diritto al contraddittorio ed il magistrato inquirente, con lettera 2 dicembre 1997, avesse comunicato al difensore dei due accusati qui reclamanti che dopo il 23 dicembre la difesa avrebbe potuto esercitare tutti i diritti del CPP, senza che ciò sia effettivamente avvenuto almeno per quanto riguarda tutti i verbali dei testimoni.\nQuesta constatazione, che potrebbe anche condurre all'annullamento degli atti cosi effettuati (sentenza 5 agosto 1999 in re B.A., GIAR 368.1999.2; G. Piquerez, op. cit. n. 1218), conseguenza non richiesta dai reclamanti, di certo conduce all'ammissione della riassunzione delle prove richieste e amministrate in violazione di tali diritti, al fine di sanare la violazione stessa e non \"semplicemente in quanto complemento d'inchiesta meritevole di essere accolto (anche se all'atto pratico, l'esito è il medesimo)\" (sentenza 23 settembre 1998, GIAR 692.1998.1). Ciò a maggior ragione se si pensa che i testi nominati dovranno essere interrogati, in presenza degli accusati e/o del loro difensore (senza dimenticare la parte civile), per accertare, a mano del rapporto __________, quali concrete verifiche venivano o meno effettuate all’epoca dei fatti sulle richieste di indennità per lavoro ridotto specificando in base a quale prassi o normativa o direttiva in vigore nel periodo 1992-1997 ciò sarebbe avvenuto, nonché per quale motivo le verifiche “di prassi” o quelle realmente effettuate non avrebbero o non hanno permesso di smascherare l’agire degli accusati.\nE ciò nel solco della decisione 7 maggio 2004 di questo ufficio che così stabiliva:"}