{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1997-63705_2005-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61694&nX40_KEY=4921999&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94b6d4c622e76cbe2976bbdb0fa15c79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1997.63705"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prove"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:49:44", "Checksum": "ca6442e4b0012299328412ec498019db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2005 INC.1997.63705\nRegesto:\nProve\n\n3.\nPer quanto riguarda la richiesta di allestimento di una perizia giova ricordare che lo scopo di tale atto istruttorio è quello di elaborare fatti e circostanze nell’ottica degli incombenti che spettano al magistrato penale che l’ha commissionata. Il perito, tuttavia, è semplice ausiliario del giudice: unico suo compito è quello di ampliare le conoscenze del magistrato integrandole con le proprie, maturate in un campo specifico, accertando un determinato fatto oppure traendo da fatti dati, con metodo scientifico, le conclusioni che si impongono. Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati. Così, la perizia richiesta al fine di determinare se il magistrato inquirente possa legittimamente affermare, sulla scorta di incontestata documentazione bancaria e contabile a sua disposizione, che l’accusato ha occultato un determinato importo è inammissibile, poiché verte non su fatti, bensì sulla loro interpretazione. Verte invece su fatti, ed è allora ammissibile, una perizia che abbia a determinare se l’importo rinvenuto su un preciso conto bancario rappresenti un attivo dell’accusato (Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, 4.1., p. 56 e 57).\nI reclamanti con l’istanza di complemento istruttorio 6 luglio 2004 (AI 196) chiedono la nomina di periti (senza specificare perché più d’uno?) incaricati di stabilire quali verifiche, controlli ed informazioni dovevano essere assunti dalle autorità e enti preposti all’esame delle domande di indennità per lavoro ridotto secondo la prassi vigente al momento dei fatti oggetto d’inchiesta e precisare se la prassi adottata era conforme alle indicazioni e prescrizioni delle Autorità federali di sorveglianza, indicando se, oltre alla documentazione in atti, vi erano altre direttive cantonali o federali applicabili, quali verifiche sono state assunte nei singoli casi e se hanno rispettato le direttive, rispettivamente la prassi usuale e se le singole domande erano ricevibili in base alla prassi usuale e corretta oppure avrebbero dovuto essere respinte, non opponendosi alla designazione in tale veste di __________ e __________ (AI 196, p. 2 e 3).\nOrbene, __________ e __________ si sono occupati, su richiesta dei due magistrati inquirenti che si sono succeduti nella conduzione del procedimento penale, di allestire un rapporto che servisse da appendice e da supporto al rapporto di Polizia giudiziaria. __________ si è così espresso davanti al Procuratore pubblico ed in presenza del difensore degli accusati: “il nostro lavoro è essenzialmente costituito dalla ricostruzione dei movimenti finanziari tra chi erogava i sussidi e chi, finalmente, li ha ricevuti. Per quanto riguarda il lavoro di ricostruzione ci erano state messe a disposizione delle mappette, rispettivamente i fascicoli pertinenti alle società richiedenti il sussidio. ... A nostra volta abbiamo poi verificato presso gli uffici di tassazione i nominativi di queste società, esaminandone le partite fiscali. Abbiamo quindi cercato di inquadrare meglio la società, di capire l’attività che svolgeva e le persone che collaboravano con esse” (verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 2), e sia __________ che __________ hanno dichiarato che “noi abbiamo dato l’informazione secondo cui gli accertamenti avrebbero potuto essere effettuati presso il servizio tassazione, rispettivamente presso gli uffici della società affinché poi gli inquirenti potessero verificare se questi accertamenti erano legalmente possibili, rispettivamente se erano stati fatti” (verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 3).\nAppare evidente, anche perché in tal senso si sono espressi i due testi summenzionati, che le osservazioni dei due ispettori fiscali sono delle semplici “indicazioni all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato e interpretato questo tipo di informazione” e non già un accertamento dei fatti che invece non è avvenuto “Noi non abbiamo effettuato accertamenti presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli abbiano effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli casi con i collaboratori del medesimo __________” (verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 2, risposta Gianini).\nPer quanto riguarda l’accertamento delle verifiche effettuate o meno nei singoli incarti si tratta di un accertamento di fatto, che non necessita comunque dell’ausilio di un perito con cognizioni speciali per essere effettuato. Tali informazioni sono contenute nei singoli incarti relativi ad ogni domanda di ILR agli atti e per quanto riguarda la tipologia di verifica effettuata di ogni caso concreto e il suo ossequio alla prassi in vigore all’epoca potranno essere facilmente desunti dall’interrogatorio dei testi, lo stesso dicasi per la prassi in vigore a quel tempo per l’evasione di singole pratiche; chi altri, al di fuori delle persone che nel periodo in questione erano attive negli uffici preposti alla trattazione delle pratiche di indennità per lavoro ridotto può specificare come venivano trattate le migliaia di domande presentate in un anno e in che la trattazione delle richieste delle società riconducibili agli accusati differiva da quelle delle migliaia di altre pratiche. Sapere invece se le verifiche, i controlli o le informazioni assunte nei singoli casi hanno rispettato le direttive in vigore è una valutazione giuridica, e come tale di stretta competenza del magistrato, inquirente e giudicante, perché non verte sui fatti ma sulla loro interpretazione nella valutazione giuridica della fattispecie imputata ai due accusati, valutazione giuridica che non può essere demandata ad un ausiliario del magistrato inquirente o giudicante, e per di più, come proposto dai reclamanti, a __________ e __________ che in quanto ispettori fiscali, non hanno nessuna conoscenza specifica in materia."}