Agli atti non è infatti presente né l’atto di nomina delle suddette persone quali periti ex. art. 142 CPP, né la designazione dell’oggetto della perizia e dei quesiti peritali ex. art. 146 CPP (non è dato sapere da dove ricavi il Procuratore pubblico la definizione dei compiti ai quali fa riferimento nella lettera 27 novembre 2003, AI 172 ad 7 p. 4), né la procedura di giuramento o di promessa ex. art. 145 CPP, né tantomeno un loro interrogatorio in veste di periti.” Va qui ribadido che l’AI 153 non è una perizia ai sensi degli art 142 e segg.